131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 120

Gli organi e le autorità del Cantone e dei Comuni rimangono in funzione sino al termine del loro mandato. Le elezioni suppletive sono rette dal diritto anteriore.

Art. 120

 

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