131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 12

In complemento alla responsabilità individuale e all’iniziativa privata, lo Stato si prefigge di garantire la sicurezza sociale della popolazione, segnatamente delle famiglie, dei fanciulli, degli adolescenti, delle persone sole, degli anziani e dei disabili.

Art. 12

Der Staat setzt sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative die soziale Sicherung der Bevölkerung, namentlich von Familien, Kindern, Jugendlichen, Alleinstehenden, Betagten und Behinderten, zum Ziel.

 

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