131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 102

1 Il Comune politico e il Comune patriziale cooperano nel conferimento della cittadinanza comunale. Qualora sul territorio del Comune politico vi siano più Comuni patriziali, la persona che chiede la cittadinanza designa il Comune patriziale competente.

2 Se non vi sono Comuni patriziali, il Comune politico è il solo competente.

Art. 102

1 Politische Gemeinde und Ortsgemeinde wirken bei der Erteilung des Gemeindebürgerrechts zusammen. Die um das Bürgerrecht nachsuchende Person bezeichnet die zuständige Ortsgemeinde, wenn im Gebiet der politischen Gemeinde mehrere Ortsgemeinden bestehen.

2 Besteht keine Ortsgemeinde, ist die politische Gemeinde allein zuständig.

 

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