131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 71 Composizione, elezione

1 Il Gran Consiglio si compone di 65 membri.

2 Ogni Comune ha almeno un seggio.

3 I seggi restanti sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente al numero dei loro abitanti.

4 Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario; i circondari elettorali sono i Comuni. I Comuni possono optare per il sistema proporzionale.

5 La legge disciplina i particolari.

Art. 71 Zusammensetzung, Wahl

1 Der Kantonsrat besteht aus 65 Mitgliedern.

2 Jede Gemeinde hat mindestens einen Sitz.

3 Die restlichen Sitze werden nach Massgabe ihrer Einwohnerzahlen auf die Gemeinden verteilt.

4 Für die Kantonsratswahl gilt das Mehrheitswahlverfahren; Wahlkreise sind die Gemeinden. Die Gemeinden können das Verhältniswahlverfahren einführen.

5 Das Nähere regelt das Gesetz.

 

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