131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 6 Parità dei sessi

1 Donne e uomini hanno pari diritti.

2 Essi hanno diritto alla stessa formazione e a un salario uguale per un lavoro di uguale valore, nonché pari accesso alla funzione pubblica.

3 Il Cantone e i Comuni promuovono l’uguaglianza di fatto di uomo e donna.

4 Essi si adoperano affinché i compiti pubblici siano svolti congiuntamente da donne e uomini.

Art. 6 Gleichstellung von Mann und Frau

1 Frau und Mann sind gleichberechtigt.

2 Sie haben das Recht auf gleiche Ausbildung und auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit sowie auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern.

3 Kanton und Gemeinden fördern die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau.

4 Sie wirken darauf hin, dass öffentliche Aufgaben gemeinsam von Frauen und Männern wahrgenommen werden.

 

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