131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 47 e. Regalìe

1 Il Cantone dispone dei seguenti diritti esclusivi di sfruttamento economico:

a.
regalìa delle acque;
b.
regalìa della caccia e della pesca;
c.
regalìa delle miniere, incluso il diritto di depositare sostanze nel sottosuolo e di sfruttare l’energia geotermica;
d.
regalìa del sale.

2 Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti di sfruttamento o concederli ai Comuni o a privati.

3 Rimangano salvi i diritti privati già esistenti.

Art. 47 e. Regalien

1 Dem Kanton stehen zur ausschliesslichen wirtschaftlichen Nutzung folgende Regalrechte zu:

a.
Wasserregal,
b.
Jagd- und Fischereiregal,
c.
Bergregal, einschliesslich Lagerung von Stoffen im Erdinnern und Nutzung der Erdwärme,
d.
Salzregal.

2 Er kann das Nutzungsrecht selber ausüben oder es den Gemeinden oder Privaten übertragen.

3 Bestehende private Rechte bleiben vorbehalten.

 

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