131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 40 b. Lavoro

1 Il Cantone e i Comuni coordinano e sostengono il collocamento delle persone in cerca di lavoro, la riconversione professionale e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

2 In caso di conflitti fra le parti sociali, il Cantone offre la sua mediazione.

Art. 40 b. Arbeit

1 Kanton und Gemeinden koordinieren und unterstützen die Stellenvermittlung, die berufliche Umschulung sowie die Wiedereingliederung Arbeitsloser.

2 Bei Streitigkeiten zwischen den Sozialpartnern bietet der Kanton seine Hilfe an.

 

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