131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 4 Dignità umana

La dignità umana dev’essere rispettata e protetta.

Art. 4 Menschenwürde

Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen.

 

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