131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 35 c. Rifiuti

1 Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli.

2 Essi provvedono affinché i rifiuti siano eliminati in modo appropriato.

Art. 35 c. Abfall

1 Kanton und Gemeinden treffen Massnahmen zur Verminderung der Abfälle und zu deren Wiederverwertung.

2 Sie sorgen für eine fachgerechte Entsorgung.

 

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