131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 16 Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste o reclami alle autorità e di raccogliere firme a tal fine. Non gliene devono derivare pregiudizi.

2 Le autorità sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondere quanto prima possibile.

Art. 16 Petitionsrecht

1 Jede Person hat das Recht, Eingaben an Behörden zu richten und dafür Unterschriften zu sammeln. Es dürfen ihr daraus keine Nachteile erwachsen.

2 Die Behörden haben die Pflicht, Petitionen inhaltlich zu prüfen und möglichst rasch zu beantworten.

 

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