131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 112 Principio

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 Le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

Art. 112 Grundsatz

1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden.

2 Verfassungsrevisionen werden auf dem Weg der Gesetzgebung vorgenommen.

 

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