131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 104 Perequazione finanziaria

Mediante la perequazione finanziaria dev’essere perseguito un rapporto equilibrato nell’onere fiscale dei diversi Comuni.

Art. 104 Finanzausgleich

Durch einen Finanzausgleich ist ein ausgewogenes Verhältnis der Steuerbelastung unter den Gemeinden anzustreben.

 

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