131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 7

1 L’operato statale deve poggiare su norme giuridiche, essere nell’interesse pubblico e conformarsi al principio della proporzionalità.

2 La protezione contro l’arbitrarietà dello Stato è garantita.

3 Gli organi dello Stato e i privati si comportano secondo buona fede.

Art. 7

1 Staatliches Handeln muss auf einem Rechtssatz beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

2 Der Schutz vor staatlicher Willkür ist gewährleistet.

3 Staatliche Organe und Private verhalten sich nach Treu und Glauben.

 

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