131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 61

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività lucrativa privata. Possono svolgere un’attività in un’impresa a scopo lucrativo soltanto in veste di rappresentanti del Cantone.

Art. 61

Die Mitglieder des Regierungsrates dürfen keine bezahlte private Tätigkeit ausüben. In Erwerbsunternehmen können sie nur in Vertretung des Kantons tätig sein.

 

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