131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 35

1 Il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto del Popolo, simultaneamente al progetto nel suo complesso o in sua vece, singole parti o varianti.

2 Se, in caso di progetto sottostante a votazione popolare facoltativa, il referendum non è chiesto, le varianti decadono.

Art. 35

1 Der Kantonsrat kann beschliessen, dass anstelle oder neben einer Gesamtvorlage einzelne Teile oder Varianten der Volksabstimmung unterbreitet werden.

2 Wird bei einer der fakultativen Abstimmung unterstehenden Vorlage das Referendum nicht ergriffen, so fallen die Varianten dahin.

 

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