131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 15

1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a un’istruzione scolastica corrispondente alle loro capacità.

2 Durante la scuola dell’obbligo, l’istruzione è gratuita nelle scuole pubbliche e nelle scuole con mandato pubblico.

Art. 15

1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf eine ihren Fähigkeiten entsprechende Schulbildung.

2 Während der obligatorischen Schulzeit ist der Unterricht an öffentlichen Schulen und an Schulen mit öffentlichem Auftrag unentgeltlich.

 

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