131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 121

1 Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, i membri delle autorità e i dipendenti dell’amministrazione cantonale e dei tribunali rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso secondo il diritto anteriore.

2 Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle nuove elezioni e alle elezioni complementari.

Art. 121

1 Behördenmitglieder sowie Angehörige der kantonalen Verwaltung und der Gerichte bleiben bei In-Kraft-Treten dieser Verfassung bis zum Ablauf der Amtsperiode nach bisherigem Recht im Amt.

2 Für Neuwahlen und Ersatzwahlen gelten die Bestimmungen dieser Verfassung.

 

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