131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 119

1 Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione restano provvisoriamente in vigore.

2 La modifica di tali atti avverrà conformemente alla presente Costituzione.

Art. 119

1 Erlasse, die von einer nicht mehr zuständigen Behörde oder in einem nicht mehr zulässigen Verfahren geschaffen worden sind, bleiben vorläufig in Kraft.

2 Die Änderung dieser Erlasse richtet sich nach dieser Verfassung.

 

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