131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 116

1 L’avvio della procedura di revisione totale è decisa dagli aventi diritto di voto. Essi decidono nel contempo se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.

2 Le modalità di elezione e di revoca della Costituente sono le stesse di quelle applicabili all’elezione e alla revoca del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.

3 Se il progetto di nuova Costituzione non è accettato, l’organo incaricato della revisione ne elabora un secondo. Se anche questo progetto è respinto dagli aventi diritto di voto, la decisione di procedere alla revisione totale decade.

Art. 116

1 Die Stimmberechtigten beschliessen die Einleitung der Totalrevision. Sie entscheiden gleichzeitig, ob ein Verfassungsrat oder der Kantonsrat die Revision vorbereiten soll.

2 Die Wahl und die Abberufung des Verfassungsrates unterliegen den Vorschriften über Wahl und Abberufung des Kantonsrates. Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeiten und die Amtsdauer kommen nicht zur Anwendung. Der Verfassungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

3 Wird der Verfassungsentwurf nicht angenommen, so arbeitet der mit der Revision beauftragte Rat einen zweiten Entwurf aus. Wird auch dieser von den Stimmberechtigten verworfen, fällt der Revisionsbeschluss dahin.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.