131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 114

1 La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 Per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

Art. 114

1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden.

2 Soweit die Verfassung nichts anderes bestimmt, werden Verfassungsrevisionen im Verfahren der Gesetzgebung vorgenommen.

 

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