131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

Art. 105

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di eleggere le proprie autorità, di adempiere i propri compiti secondo libero apprezzamento, di riscuotere i tributi necessari e di amministrare le proprie cose pubbliche in piena autonomia.

Art. 105

Die Gemeinden sind im Rahmen von Verfassung und Gesetz befugt, sich selbst zu organisieren, ihre Behörden zu wählen, ihre Aufgaben nach eigenem Ermessen zu erfüllen, die erforderlichen Abgaben zu erheben und ihre öffentlichen Sachen selbständig zu verwalten.

 

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