131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Preambolo

Il Popolo del Cantone di Basilea Campagna,

conscio di assumere davanti a Dio la propria responsabilità verso l’essere umano, la collettività e l’ambiente,

determinato a tutelare la libertà e il diritto nell’ambito della sua tradizione e del suo ordinamento democratici,

sapendo che la forza di un Popolo si commisura al benessere del più debole dei suoi membri,

nell’intento di agevolare il pieno sviluppo dell’essere umano come individuo e come membro della comunità,

deciso a rafforzare il Cantone come Stato sovrano nella Confederazione e a preservarlo nella sua diversità,

si è dato la presente Costituzione:

Präambel

Das Baselbieter Volk,

eingedenk seiner Verantwortung vor Gott für Mensch, Gemeinschaft und Umwelt,
im Willen, Freiheit und Recht im Rahmen seiner demokratischen Tradition und Ordnung zu schützen,
gewiss, dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohle der Schwachen,
in der Absicht, die Entfaltung des Menschen als Individuum und als Glied der Gemeinschaft zu erleichtern,
entschlossen, den Kanton als souveränen Stand in der Eidgenossenschaft zu festigen und ihn in seiner Vielfalt zu erhalten,

gibt sich folgende

 

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