131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 90 Base costituzionale

L’assunzione di nuovi compiti cantonali il cui adempimento non sia imposto al Cantone dal diritto federale richiede una modifica della Costituzione. Tale modifica è sottoposta al Popolo contestualmente alle disposizioni legali di esecuzione.

Art. 90 Verfassungsrechtliche Grundlage

Die Übernahme neuer kantonaler Aufgaben, deren Erfüllung dem Kanton nicht durch Bundesrecht auferlegt wird, bedarf einer Verfassungsänderung. Diese ist gleichzeitig mit den gesetzlichen Ausführungsbestimmungen dem Volk vorzulegen.

 

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