131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 62 Indipendenza

1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

2 Essi devono rendere pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Art. 62 Unabhängigkeit

1 Die Mitglieder des Landrates beraten und stimmen ohne Instruktionen.

2 Sie müssen ihre Verpflichtungen gegenüber Interessenorganisationen offenlegen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.