131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 57 Lingua ufficiale

1 La lingua ufficiale è il tedesco.

2 Tutte le autorità e tutti i servizi amministrativi del Cantone e dei Comuni accettano anche richieste redatte in un’altra lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 57 Amtssprache

1 Amtssprache ist Deutsch.

2 Alle Behörden und Amtsstellen von Kanton und Gemeinden nehmen auch Eingaben in einer anderen Amtssprache des Bundes entgegen.

 

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