131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 49 Partecipazione nel Cantone

1 Cinque Comuni politici possono chiedere:

a.
l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge;
b.
l’organizzazione di una votazione popolare facoltativa.

2 Le condizioni e la procedura sono rette dalle disposizioni concernenti le iniziative e le domande di referendum popolari.

3 Nella preparazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i Comuni direttamente interessati devono essere sentiti tempestivamente.

Art. 49 Mitwirkung im Kanton

1 Fünf Einwohnergemeinden können das Begehren stellen:

a.
auf Erlass, Änderung oder Aufhebung von Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen;
b.
auf Durchführung einer fakultativen Volksabstimmung.

2 Voraussetzungen und Verfahren richten sich nach den Bestimmungen über die Volksbegehren.

3 Bei der Vorbereitung von Erlassen und Beschlüssen des Landrates und des Regierungsrates sind die betroffenen Gemeinden rechtzeitig anzuhören.

 

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