131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 24 Elezioni in organi federali

1 Il Popolo elegge alle urne i deputati del Cantone di Basilea Campagna al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

2 I deputati di entrambi questi Consigli sono eletti per la stessa durata.

Art. 24 Wahlen in Bundesorgane

1 Das Volk wählt an der Urne die basellandschaftlichen Mitglieder des Nationalrates und des Ständerates.

2 Die Mitglieder beider Räte werden für die gleiche Amtsdauer gewählt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.