131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 16 Garanzia dei mezzi di esistenza e sicurezza sociale

1 Ognuno ha diritto all’aiuto e all’assistenza nelle situazioni di bisogno, nonché ai mezzi necessari per condurre una vita degna dell’uomo.

2 Il Cantone e i Comuni proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale.

Art. 16 Existenzgarantie und soziale Sicherheit

1 Jeder hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung in Notlagen und auf die für ein menschenwürdiges Leben erforderlichen Mittel.

2 Kanton und Gemeinden schützen insbesondere Menschen, die wegen ihres Alters, ihrer Gesundheit sowie ihrer wirtschaftlichen oder sozialen Lage Hilfe brauchen.

 

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