131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 152 Autorità e funzionari

1 Le autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo secondo il diritto anteriore.

2 Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari.

3 Le nuove autorità previste dalla presente Costituzione devono essere elette senza indugio.

Art. 152 Behörden und Beamte

1 Behörden und Beamte bleiben bis zum Ablauf der Amtsperiode nach bisherigem Recht im Amt.

2 Für Neuwahlen und Ersatzwahlen gelten die Bestimmungen dieser Verfassung.

3 Behörden, die durch die Verfassung neu geschaffen werden, sind ohne Verzug zu wählen.

 

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