131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 146 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio successivo alla sua accettazione in votazione popolare e al conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.

Art. 146 Inkrafttreten

Diese Verfassung tritt nach der Annahme durch das Volk und der Gewährleistung durch die Bundesversammlung am darauffolgenden 1. Januar in Kraft.

 

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