131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 138 Appartenenza a una Chiesa nazionale, diritto di voto

1 Gli abitanti del Cantone appartengono alla Chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello Statuto ecclesiastico.

2 L’uscita da una Chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.

3 Il diritto di voto nella Chiesa nazionale e nelle parrocchie è disciplinato dallo Statuto ecclesiastico.

Art. 138 Zugehörigkeit zu einer Landeskirche, Stimm- und Wahlrecht

1 Kantonseinwohner gehören der Landeskirche ihrer Konfession an, wenn sie die in der Kirchenverfassung genannten Erfordernisse erfüllen.

2 Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Erklärung erfolgen.

3 Die Kirchenverfassung ordnet das Stimm- und Wahlrecht in Landeskirche und Kirchgemeinden.

 

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