131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 113 Acque luride e rifiuti

1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le acque luride siano evacuate e i rifiuti eliminati in modo ecocompatibile. Chi ha prodotto le acque luride o i rifiuti assume la sua parte di responsabilità.

2 I rifiuti devono essere riciclati per quanto possibile e ragionevole.

Art. 113 Abwässer und Abfälle

1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine umweltgerechte Ableitung der Abwässer und Abfallbeseitigung. Der Verursacher ist mitverantwortlich.

2 Abfälle sind der Wiederverwertung zuzuführen, sofern dies möglich und sinnvoll ist.

 

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