131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 105 Disabili

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni di aiuto agli invalidi, promuovono l’integrazione professionale e sociale dei disabili.

Art. 105 Behinderte

Kanton und Gemeinden fördern in Zusammenarbeit mit den Organisationen der Invalidenhilfe die berufliche und soziale Eingliederung der Behinderten.

 

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