131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 102 Protezione della natura e del paesaggio

1 Il Cantone e i Comuni promuovono la protezione della natura e del paesaggio, nonché la conservazione dei monumenti storici.

2 Essi proteggono i siti e i paesaggi meritevoli d’essere conservati, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.

Art. 102 Natur- und Heimatschutz

1 Kanton und Gemeinden fördern den Natur- und Heimatschutz und die Denkmalpflege.

2 Sie schützen erhaltenswerte Landschafts- und Ortsbilder sowie Naturdenkmäler und Kulturgüter.

 

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