131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 95

1 Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni.

2 Per adempiere i loro compiti, le commissioni hanno il diritto di farsi dare informazioni, di consultare i documenti e di condurre inchieste nei limiti fissati dalla legge.

Art. 95

1 Der Grosse Rat bildet zur Vorbereitung seiner Beratungen Kommissionen.

2 Die Kommissionen verfügen zur Erfüllung ihrer Aufgaben über die vom Gesetz bezeichneten Auskunftsrechte, Einsichtsrechte und Untersuchungsbefugnisse.

 

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