131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 85

1 Il Gran Consiglio approva le convenzioni concernenti oggetti di sua competenza.

2 Nella preparazione di trattati importanti che richiedono la sua approvazione, esso può consigliare il Consiglio di Stato e seguirne i lavori per il tramite delle sue commissioni.

Art. 85

1 Der Grosse Rat genehmigt Verträge, wenn sie Gegenstände enthalten, die in seine Zuständigkeit fallen.

2 Bei der Vorbereitung wichtiger Staatsverträge, die seiner Genehmigung unterliegen, kann er den Regierungsrat durch seine Kommissionen begleiten und beraten.

 

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