131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 81

1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

2 Fatto salvo il segreto professionale, essi rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Art. 81

1 Die Mitglieder des Grossen Rates beraten und stimmen ohne Instruktionen.

2 Sie legen unter Vorbehalt des Berufsgeheimnisses ihre Interessenbindungen offen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.