131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 37

1 Lo Stato sostiene l’indipendenza e la pluralità dell’informazione.

2 Esso promuove l’accesso del pubblico ai mezzi di comunicazione sociale e alle fonti d’informazione.

Art. 37

1 Der Staat unterstützt die Unabhängigkeit und Vielfalt der Information.

2 Er fördert den allgemeinen Zugang zu den Medien und Informationsquellen.

 

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