131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 24

1 Lo Stato garantisce la sicurezza pubblica, segnatamente la protezione dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi.

2 Esso prende misure di prevenzione delle catastrofi e preserva la pace pubblica con misure di prevenzione della violenza e di gestione dei conflitti.

Art. 24

1 Der Staat gewährleistet die öffentliche Sicherheit, namentlich den Schutz vor Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch.

2 Er trifft Massnahmen zur Katastrophenvorsorge und schützt den öffentlichen Frieden durch Gewaltprävention und Konfliktbewältigung.

 

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