131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 16

Le autorità competenti dello Stato si assicurano periodicamente che i compiti pubblici siano effettivamente necessari e adempiti in modo efficace ed efficiente; ne verificano inoltre le conseguenze finanziarie assicurandosi ch’esse risultino sopportabili.

Art. 16

Die zuständigen Behörden des Staates überprüfen die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben periodisch auf ihre Notwendigkeit, Wirksamkeit und Effizienz sowie ihre finanziellen Auswirkungen und deren Tragbarkeit.

 

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