131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 124

Qualsiasi impiego dei fondi pubblici deve avere un fondamento giuridico ed essere autorizzato dall’autorità competente.

Art. 124

Jede Verwendung von Staatsmitteln bedarf einer rechtlichen Grundlage sowie der Bewilligung durch die zuständige Behörde.

 

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