131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 106

Il Consiglio di Stato ha la facoltà di concludere convenzioni, fatto salvo il diritto di approvazione del Gran Consiglio.

Art. 106

Der Regierungsrat ist unter Vorbehalt des Genehmigungsrechts des Grossen Rates für den Abschluss von Verträgen zuständig.

 

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