131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 100

1 Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre affari alla decisione del Gran Consiglio e presentargli proposte.

2 I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio a titolo consultivo. Hanno il diritto di presentare proposte in merito a qualsiasi punto all’ordine del giorno.

Art. 100

1 Der Regierungsrat hat das Recht, dem Grossen Rat Geschäfte zum Beschluss vorzulegen und Anträge zu stellen.

2 Die Mitglieder des Regierungsrates nehmen an den Sitzungen des Grossen Rates mit beratender Stimme teil. Sie haben das Recht, zu jedem in Beratung liegenden Gegenstand Anträge zu stellen.

 

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