131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 97 Esecuzione delle pene e delle misure

Il Cantone definisce in una legge le linee fondamentali dei diritti e doveri:

a.
delle persone in carcere preventivo;
b.
delle persone che scontano una pena o una misura;
c.
delle persone internate per motivi assistenziali.

Art. 97 Straf- und Massnahmenvollzug

Der Kanton regelt durch Gesetz die Grundzüge der Rechte und Pflichten:

a.
der Untersuchungsgefangenen;
b.
der Personen im Straf- und Massnahmenvollzug;
c.
der aus fürsorgerischen Gründen Eingewiesenen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.