131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 95 Aiuto sociale

1 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone bisognose d’aiuto.

2 Essi possono creare o sostenere istituzioni previdenziali e assistenziali. Promuovono le misure di autoaiuto.

Art. 95 Sozialhilfe

1 Kanton und Gemeinden sorgen in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Organisationen für hilfebedürftige Menschen.

2 Sie können Vorsorge- und Fürsorgeeinrichtungen schaffen oder unterstützen. Sie fördern Vorkehren zur Selbsthilfe.

 

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