131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 88 Principi

1 I tribunali sono indipendenti nell’amministrare la giustizia; sottostanno al solo diritto.

2 Di regola, le udienze sono pubbliche.

3 Il giudice non è vincolato dagli atti normativi cantonali o comunali contrari al diritto federale o al diritto cantonale di rango superiore.

Art. 88 Grundsätze

1 Die Gerichte urteilen unabhängig; sie sind nur an das Recht gebunden.

2 Die Verhandlungen sind in der Regel öffentlich.

3 Soweit Erlasse von Kanton und Gemeinden Bundesrecht oder übergeordnetem kantonalem Recht widersprechen, sind sie für den Richter nicht verbindlich.

 

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