131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 77 Statuto

1 Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.

2 Esso si compone di cinque membri e adempie i suoi compiti in quanto autorità collegiale.

3 Sceglie al suo interno il presidente («landamano») e il vicepresidente per la durata di un anno.

Art. 77 Stellung

1 Der Regierungsrat ist die leitende und oberste vollziehende Behörde des Kantons.

2 Der Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und erfüllt seine Aufgaben als Kollegialbehörde.

3 Er wählt aus seiner Mitte den Landammann und seinen Stellvertreter für die Dauer eines Jahres.

 

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