131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 63 Pubblicità

1 Le deliberazioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubbliche per quanto interessi privati o pubblici degni di protezione non vi si oppongano.

2 La legge disciplina il diritto di consultare gli atti ufficiali.

Art. 63 Öffentlichkeit

1 Die Beratungen des Kantonsrates und des Regierungsrates sind öffentlich, soweit schützenswerte private oder öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

2 Das Gesetz regelt das Recht auf Einsichtnahme in amtliche Akten.

 

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