131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 56 Sinodi

1 I sinodi provvedono agli interessi generali della loro comunità religiosa e regolano questioni comuni alle loro diverse parrocchie.

2 I loro statuti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 56 Synoden

1 Die Synoden sorgen für die allgemeinen Anliegen ihrer Religionsgemeinschaft und ordnen gemeinsame Belange der Kirchgemeinden.

2 Ihre Statuten unterliegen der Genehmigung durch den Regierungsrat.

 

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