1 La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali enti di diritto pubblico.
2 Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose che offrano garanzia di durata.
1 Die römisch-katholische, die evangelisch-reformierte und die christkatholische Kirche sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt.
2 Der Kantonsrat kann andere Religionsgemeinschaften, die Gewähr der Dauer bieten, öffentlich-rechtlich anerkennen.
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